Piano casa in conflitto con se stesso. La Polverini sospenda le disposizioni.

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Con l’impugnativa nei confronti della legge regionale 12/2012 (quella con le modifiche alla legge Piano Casa), il Governo ha contestato la legittimità costituzionale della previsione normativa (il nuovo art. 3 quater della legge regionale 21/2009) che consente "cambi di destinazione ad altro uso non residenziale" nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, perché è in contrasto con l’articolo 9 del Testo Unico in materia di Edilizia.
In questo modo, il Governo ha finito - implicitamente ma necessariamente - per porre all’attenzione della Corte Costituzionale l’articolo 3 ter della medesima legge che, allo stesso modo, ammette la possibilità di procedere a cambi di destinazione ad usi residenziali, anche nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici.
L’assessore Ciocchetti non crederà che la Corte Costituzionale possa valutare la costituzionalità di una norma (l’art. 3 quater), che consente cambi di destinazione a usi non residenziali nei Comuni sprovvisti di piani urbanistici, senza dover sindacare una norma analoga (l’articolo 3 ter) che, rispetto alla medesima situazione giuridica, ammette i cambi di destinazione ad usi residenziali? Per questa ragione, visto l’arroccamento della Presidente Polverini e dell’Assessore Ciocchetti, nell’esercizio delle nostre prerogative, ho depositato una interrogazione per chiedere alla Giunta di sospendere l’applicazione dell’articolo 3 ter della L.R. 21/2009, in pendenza del pronunciamento della Consulta sull’articolo 3 quater, che di quell’articolo è il “fratello minore”. Questo sì che sarebbe un atto di ordinaria - e per una volta buona e prudente – amministrazione.

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