Il Vaticano costruirà, il Vaticano costruirà, il Vaticano costruirà... con dentro il Papa...

Posted On // 3 comments
COSTRUZIONE IMMOBILE DEL VATICANO SENZA AUTORIZZAZIONI DESTINATO A USI SANITARI REGIONE LAZIO. CHI E QUANDO HA AUTORIZZATO

I Consiglieri regionali radicali Rocco Berardo e Giuseppe Rossodivita hanno depositato una interrogazione urgente alla Presidente della Regione Lazio Renata Polverini sull’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Roma dal Segretario di Radicali Italiani, Mario Staderini in merito alla costruzione di un edificio su territorio vaticano, nei pressi della Basilica San Paolo di Roma.

Il Palazzo di sei piani sembrerebbe destinato ad ospitare ambulatori e servizi sanitari gestiti dal Vaticano e poi finanziati dalla Regione Lazio.

Nell’interrogazione, tra le altre cose, si chiede alla Presidente Polverini quali siano le ragioni e la compatibilità di tale ulteriore struttura sanitaria in relazione al piano di rientro e razionalizzazione dal debito sanitario in corso di realizzazione e quali siano le ragioni straordinarie che hanno condotto alla autorizzazione all’apertura di una nuova struttura.

Nei commenti a questo post il testo integrale dell’interrogazione dei Consiglieri regionali radicali Rocco Berardo e Giuseppe Rossodivita

3 commenti:

Rocco Berardo ha detto...

Interrogazione urgente a risposta scritta alla Presidente

della Regione Lazio Renata Polverini

Oggetto: Costruzione di un immobile destinato ai servizi sanitari della Regione Lazio limitrofo alla Basilica di San Paolo in violazione della disciplina di tutela storica, ambientale e paesaggistica.

PREMESSO CHE

- dal alcuni mesi, in località Roma, altezza di Viale Ferdinando Baldelli, sono in corso lavori consistenti nella edificazione di un immobile dalle proporzioni apparentemente di sei piani di altezza per alcuni centinaia di metri di lunghezza. A tale immobile se ne aggiunge un altro che si erge nella stessa area costeggiando viale di San Paolo sino ad arrivare nei pressi della Basilica di San Paolo fuori le mura;

- i lavori svolti nell’area interessata, di proprietà presumibilmente della Chiesa cattolica, sono tutt’ora in corso e vedono la presenza di due gru ben visibili;

- all’esterno del cantiere non vi è la presenza di alcuna cartellonistica esplicativa a parte quella relativa alla società Italiana Costruzioni che sta lavorando al cantiere;

- l’area interessata deve ritenersi particolarmente protetta per la presenza nelle adiacenze della Basilica di San Paolo fuori le mura la quale, insieme al territorio circostante, è un sito ricompreso dall’Unesco all’interno della lista dei patrimoni dell’umanità;

- l'area su cui si sta edificando è di grande interesse storico e culturale. In epoca romana era infatti occupata da un vasto cimitero subdiale, in uso costante dal I secolo a.C. al III secolo d.C. ma sporadicamente riutilizzato, soprattutto per la costruzione di mausolei, fino alla tarda antichità. Era un cimitero esteso e comprendeva diverse tipologie di tombe, dai colombari di famiglia a piccole cappelle funerarie spesso affrescate e decorate con stucchi. La quasi totalità di quest’area sepolcrale è ancora sepolta (per la gran parte sotto il livello del vicino Tevere), ed è stimata estendersi sotto tutta l'area della basilica e della zona circostante. Una minima ma significativa parte di essa è visibile lungo la Via Ostiense, appena fuori del transetto nord della basilica;

- le nuove costruzioni modificheranno in maniera consistente il paesaggio della zona, impedendo la visuale della Basilica e, per converso, saranno ben visibili dalla Basilica stessa. Inoltre, la destinazione attualmente ignota degli immobili in costruzione impatterà in maniera rilevante sui carichi urbanistici della zona;

CONSIDERATO CHE

- l’edificio in costruzione appare contrastare in maniera abnorme con i vincoli storici, ambientali e paesaggistici previsti dalle normative nazionali nonché con le disposizioni a tutela dei beni culturali e con le stesse previsioni del PRG;

- la struttura in costruzione, sembra essere, organicamente connessa all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù;

- che in caso di apertura di una nuova struttura sanitaria è necessaria la preventiva autorizzazione della ASL di competenza;

- che nella disciplina delle autorizzazioni sanitarie spetta alle regioni la disciplina dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’esercizio da parte delle strutture pubbliche e private nel rispetto dei requisiti minimi nazionali fissati dal Dpr del 14 gennaio del 1997;


- che è la ASL di competenza che, ricevuta la richiesta e valutata la necessità di apertura di nuovo strutture ospedaliere e/o poliambulatori a la sussistenza degli standards necessari all’accreditamento a presentare la domanda presso l’Assessorato alla Sanità della Regione motivando le esigenze straordinarie che giustificherebbero l’apertura;



- che ogni riarticolazione dell’offerta dei servizi sanitari si deve confrontare con il piano di rientro dal disavanzo dovuto alla spesa sanitaria della regione Lazio;

- che la Presidente della Regione Lazio è interessata dalla materia sia come Commissario di Governo per il rientro del deficit della Spesa Sanitaria sia come Assessorato alla Sanità;

Rocco Berardo ha detto...

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il terreno su cui insiste il cantiere non è definibile come extraterritoriale, ricadendo pienamente nel territorio italiano, ai sensi dell'articolo 15 del Trattato lateranense, il quale dispone che “Gli immobili indicati nell’art. 13 (tra cui la Basilica di San Paolo) e negli alinea primo e secondo dell’art. 14, nonché i palazzi […] e gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri”.

- la Basilica di San Paolo ricade pienamente nel territorio italiano e ad essa viene riconosciuto esclusivamente il godimento delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Tra di esse, non v’è certo la libertà di edificare, essendo notorio nel diritto internazionale che le sedi diplomatiche debbano comunque sottostare alle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, edilizia e sanità;

- che l’articolo 15 del Trattato, infatti opera, un rinvio alle norme, tanto pattizie che consuetudinarie, che regolano il diritto diplomatico, estendendone l'ambito di applicazione oggettivo. In particolare, viene qui in rilievo la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, convenzione di cui sono parte tanto l'Italia che la Santa Sede e che è generalmente ritenuta costituire una puntuale codificazione del diritto internazionale generale in materia;
La Convenzione è chiara nel porre a carico della missione diplomatica e dei suoi membri l'obbligo generale di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato ospite (art. 41, 1) salvo le eccezioni espressamente previste, tra le quali non rientra la deroga alla legislazione urbanistica ed edilizia;

- che tale regola generale conforma anche i rapporti tra Stato italiano e Santa Sede. Non solo infatti la lettera dello stesso trattato del Laterano, nel momento in cui riconosce uno status particolare ad alcuni immobili, ne riconosce l'appartenenza al territorio italiano e dunque la sottoposizione alla legge italiana; ma tale applicabilità trova anche conferma in una prassi costante, nonostante i tentativi esperiti dalla Santa Sede di recuperare in più occasioni la nozione superata di extraterritorialità; si vedano da ultimo i processi relativi alle responsabilità per l'inquinamento elettromagnetico prodotto dagli impianti di Radio Vaticana (anch'essi soggetti in base ad un ulteriore accordo bilaterale al regime previsto dal Trattato del Laterano) in cui l'eccezioni volte ad escludere l'applicazione della normativa italiana in materia o la giurisdizione italiana sono state ad oggi integralmente rigettate, tanto dalle corti di merito che dalla corte di Cassazione.

- che ai sensi del diritto internazionale non esiste nessuna deroga alla legislazione edilizia, è bene sottolineare come anche quanto previsto dall’articolo 16 del Trattato, non esimerebbe dal rispetto delle norme urbanistiche ed a tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Ed invero l’articolo 16 dispone che “Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché […], non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica”.

Rocco Berardo ha detto...

- che le facoltà riconosciute dal Trattato, dunque, non fanno riferimento alla libertà di edificare, ma esclusivamente all’assetto (a cubature invariate) degli immobili già esistenti e non certo a nuove costruzioni, rimanendo in ogni caso in vigore le norme urbanistiche ed a tutela del paesaggio dell’ordinamento italiano. La previsione dell’articolo 16 del Trattato lateranense ricomprende dunque gli interventi in manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici elencati espressamente nel Trattato ma non anche l'edificazione di nuovi volumi.

I sottoscritti consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale del Lazio per sapere

- se le informazioni riportate corrispondano al vero e se la Regione è stata informata, anche in via informale, delle edificazione in corso e della attività che vi saranno ospitate;

- se l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha in corso od in itinere rapporti con la costruenda struttura di cui ai considerata;


- se il manufatto in corso di realizzazione rispetti la normativa comunale, regionale e nazionale in tema di rispetto delle norme urbanistiche e con i vincoli storici, ambientali e paesaggistici previsti dalle normative vigenti;

- e se non intenda farsi soggetto promotore verso le altre amministrazioni dello Stato perché venga chiarita ed assicurata la legalità dei vari iter autorizzativi posti in essere;

- se non intenda, in caso dovessero di violazione della normativa di settore, agire, per quanto di Sua competenza, sul piano amministrativo in autotutela;

- se non intenda, nel caso dalla vicenda descritta dovessero scaturire iniziative della magistratura inquirente volte all’accertamento di reati, costituire la Regione Lazio parte civile stante la manifesta gravità della violazione.


Rocco Berardo
Giuseppe Rossodivita



--