Ciocchetti elude il problema. Il contributo straordinario non c'entra con l'housing sociale: il primo è previsto come scelta del Comune, il secondo è previsto dalla legge regionale

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Secondo l'Assessore Ciocchetti la polemica sulla mancata corresponsione del contributo straordinario è pretestuosa (così ha risposto a Repubblica alla nostra  contestazione su scelte dell'Udc a livello nazionale e regionale su primacasa e pianocasa), dal momento che gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d'uso pagano un loro "contributo straordinario" attraverso la realizzazione di almeno un 30% della superficie complessiva degli interventi da dedicare al cosiddetto housing sociale. L'Assessore - che ben conosce la materia - conosce sicuramente l'articolo 18 della L.R. 21/2009. Questo articolo, conseguentemente a una previsione normativa di rango statale (commi 258 e 259 L.244/2007) stabilisce che negli strumenti urbanistici generali "le aree o gli immobili per la realizzazione degli interventi di edilizia sociale da cedere gratuitamente all'amministrazione comunale" vanno inseriti tra le aree per il soddisfacimento dei cosiddetti standard urbanistici obbligatori, di cui al DM 1444/1968, che i proprietari devono cedere obbligatoriamente. Per questa ragione, l'obbligo di realizzare un 30% di edilizia residenziale sociale non può essere considerato, in alcun modo, un surrogato del contributo straordinario previsto per Roma Capitale dalla legge 122/2010, ma un modo per ottemperare e disciplinare nel dettaglio una previsione normativa, in base alla quale devono essere comunque costruiti i piani urbanistici. Tanto più se l'esenzione dal versamento di questo contributo straordinario - come previsto dalla Delibera Capitolina Casini-Alemanno - è prevista solo per la realizzazione di edifici residenziali nelle aree fabbricabili a destinazione non residenziale comprese dento il perimetro di piani attuativi, e non per i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili produttivi e/o direzionali e per le strutture sanitarie private. Interventi previsti dallo stesso articolo 3ter della legge regionale, per i quali vale comunque l'obbligo di realizzare una percentuale di alloggi da riservare per l'edilizia sociale.

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